Obbligo Di Cura E Denuncia
Definizione medica del termine Obbligo Di Cura E Denuncia
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Definizione di Obbligo Di Cura E Denuncia
Obbligo Di Cura E Denuncia
Indice:Obbligo di curaObbligo di denunciaObbligo di curaNorma giuridica e morale che obbliga il medico a fornire le sue prestazioni (in forma di assistenza diretta o indiretta), qualora gli siano richieste** e, in caso di “pericolo imminente”, anche contro la volontà del paziente, come può verificarsi in caso di tentato suicidio.
Per chiarire la questione, ricordiamo che al medico è conferita dallo Stato - in base al possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione - la facoltà di curare: limite invalicabile a questa è il consenso da parte del paziente.
Tale consenso deve oggi essere informato, ovvero il paziente - tra le altre cose - deve essere messo in grado di comprendere nel modo più completo possibile la natura dei trattamenti a cui si sottopone, la loro motivazione e le conseguenze che da questi possono derivare.
Questa manifestazione di volontà deve essere libera e cosciente, altrimenti non è valida, ed è in ogni caso subordinata: 1) ai limiti relativi alla disponibilità del proprio corpo, stabilite dalla legge; 2) alla maggiore età del paziente; 3) all'assenza di infermità che compromettano la sua capacità di intendere e di volere.
Può prescindersi dal consenso solo in stato di necessità o per disposizioni di legge (trattamenti sanitari obbligatori).
Resta naturalmente valido il principio relativo all'omissione di soccorso (che peraltro vincola qualunque individuo, non solo i medici), in base al quale corre l'obbligo di assistere una persona ferita o altrimenti in pericolo, o di darne immediato avviso alle Autorità.Obbligo di denunciaIl medico può dover effettuare, nella propria attività, prestazioni di ordine medico-legale.
Tra queste, oltre alle certificazioni, alle cartelle cliniche, ai referti, alle perizie, alle visite fiscali e a numerose altre prestazioni, frequenti sono le denunce obbligatorie.
Sono, queste, segnalazioni che il medico deve fare - alle Autorità o a Uffici altrimenti competenti - in relazione a fatti o persone che ai pubblici poteri interessa conoscere per ragioni sanitarie, preventive o sociali, essendo venuto a conoscenza di tali questioni nell'esercizio della professione.
L'omissione di una denuncia obbligatoria prevede, a termini di legge, sanzioni per il medico inadempiente, solitamente rappresentate da una ammenda.
Queste denunce possono essere, a seconda dei casi, anonime o nominali relativamente al fatto o alla persona cui fanno riferimento, per quanto la materia sia oggi soggetta alla legge sulla privacy.
Tra i principali obblighi per il medico ricordiamo le denunce: della causa di morte; delle malattie infettive; delle vaccinazioni obbligatorie; delle malattie veneree; dei fatti interessanti per la sanità pubblica; delle malattie professionali; degli infortuni sul lavoro; del possesso di apparecchi radiologici o detenzione di sostanze radioattive e numerose altre.**A tale proposito, specifichiamo che il medico non è giuridicamente tenuto - come libero professionista - a prestare la propria assistenza a chiunque gli si rivolga, a meno che non ricorrano gli estremi previsti per l'omissione di soccorso: il rapporto liberamente scelto tra medico e paziente è infatti interpretato dalla legge come un contratto.
Diversamente deve comportarsi il medico che abbia vesti di pubblico ufficiale (per esempio il medico di turno in Pronto Soccorso), che è obbligato a curare chiunque gli si rivolga.
Nei casi in cui si ponga il problema dell'obiezione di coscienza, ovvero quando il medico possa legittimamente usufruire della libertà di non praticare una cura per convinzioni religiose o morali, questi deve comunque operare salvaguardando la salute del paziente che gli si è rivolto, indirizzandolo a colleghi che siano in grado di prestare valido soccorso.
Per chiarire la questione, ricordiamo che al medico è conferita dallo Stato - in base al possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione - la facoltà di curare: limite invalicabile a questa è il consenso da parte del paziente.
Tale consenso deve oggi essere informato, ovvero il paziente - tra le altre cose - deve essere messo in grado di comprendere nel modo più completo possibile la natura dei trattamenti a cui si sottopone, la loro motivazione e le conseguenze che da questi possono derivare.
Questa manifestazione di volontà deve essere libera e cosciente, altrimenti non è valida, ed è in ogni caso subordinata: 1) ai limiti relativi alla disponibilità del proprio corpo, stabilite dalla legge; 2) alla maggiore età del paziente; 3) all'assenza di infermità che compromettano la sua capacità di intendere e di volere.
Può prescindersi dal consenso solo in stato di necessità o per disposizioni di legge (trattamenti sanitari obbligatori).
Resta naturalmente valido il principio relativo all'omissione di soccorso (che peraltro vincola qualunque individuo, non solo i medici), in base al quale corre l'obbligo di assistere una persona ferita o altrimenti in pericolo, o di darne immediato avviso alle Autorità.Obbligo di denunciaIl medico può dover effettuare, nella propria attività, prestazioni di ordine medico-legale.
Tra queste, oltre alle certificazioni, alle cartelle cliniche, ai referti, alle perizie, alle visite fiscali e a numerose altre prestazioni, frequenti sono le denunce obbligatorie.
Sono, queste, segnalazioni che il medico deve fare - alle Autorità o a Uffici altrimenti competenti - in relazione a fatti o persone che ai pubblici poteri interessa conoscere per ragioni sanitarie, preventive o sociali, essendo venuto a conoscenza di tali questioni nell'esercizio della professione.
L'omissione di una denuncia obbligatoria prevede, a termini di legge, sanzioni per il medico inadempiente, solitamente rappresentate da una ammenda.
Queste denunce possono essere, a seconda dei casi, anonime o nominali relativamente al fatto o alla persona cui fanno riferimento, per quanto la materia sia oggi soggetta alla legge sulla privacy.
Tra i principali obblighi per il medico ricordiamo le denunce: della causa di morte; delle malattie infettive; delle vaccinazioni obbligatorie; delle malattie veneree; dei fatti interessanti per la sanità pubblica; delle malattie professionali; degli infortuni sul lavoro; del possesso di apparecchi radiologici o detenzione di sostanze radioattive e numerose altre.**A tale proposito, specifichiamo che il medico non è giuridicamente tenuto - come libero professionista - a prestare la propria assistenza a chiunque gli si rivolga, a meno che non ricorrano gli estremi previsti per l'omissione di soccorso: il rapporto liberamente scelto tra medico e paziente è infatti interpretato dalla legge come un contratto.
Diversamente deve comportarsi il medico che abbia vesti di pubblico ufficiale (per esempio il medico di turno in Pronto Soccorso), che è obbligato a curare chiunque gli si rivolga.
Nei casi in cui si ponga il problema dell'obiezione di coscienza, ovvero quando il medico possa legittimamente usufruire della libertà di non praticare una cura per convinzioni religiose o morali, questi deve comunque operare salvaguardando la salute del paziente che gli si è rivolto, indirizzandolo a colleghi che siano in grado di prestare valido soccorso.
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